sabato 12 aprile 2014

Il condominio e l'animale domestico : che tragedia!

icona anti caneChe tragedia avere un animale domestico, tenerlo in casa ed avere a che fare con i non amanti degli animali, chiamiamoli così per essere gentili.

Siate onesti, chi tra voi non ha mai avuto un richiamo scritto o verbale (e noi ne sappiamo qualcosa) dai vicini, magari proprio dalla porta accanto e perfino dal piano sottostante?

"I vostri cani abbaiano troppo spesso, corrono tutto il giorno, perdono troppi peli, i vostri cani non possono camminare in casa dopo una certa ora (vi assicuro che ci è stato riferito)".

Una serie di problemi e di questioni infinite che purtroppo siamo costretti a subire, data la convivenza forzata
casa in campagna
in un complesso residenziale condominiale, tranne per chi ha la fortuna di poter abitare in una villetta indipendente.

E non ne saremmo pienamente sicuri neanche in questo caso, considerato il fatto che in qualsiasi posto si andrà ad abitare, si troverà sempre il vicino anti cane o anti gatto, la signora anzianotta che si lamenta anche soltanto per la presenza del nostro piccolo amico, attribuendogli la colpa seppur a distanza rilevante dal suo balcone, della presenza di un microscopico pelo sulle sue lenzuola bianchissime appena lavate.

Una soluzione pratica, immediata e veloce? Attaccare i peli persi dal vostro amico a quattro zampe con la colla per non farli volare via! O fare a botte coi vicini!

Scherzi a parte, è una problematica seria che va affrontata con delicatezza ed intelligenza, pena il sorgere di controversie, talvolta anche molto pesanti tra condomini, che è sempre preferibile evitare -con qualche accorgimento. (Qualora foste interessati esclusivamente alle leggi per tutelare voi e il vostro amico peloso, saltate direttamente a fine post.)

I cani abbaiano per natura, e diciamocela tutta, a volte possono anche dare molto fastidio e tutto ciò può accadere per una serie di fattori che possono dipendere dalla razza del cane, dalla sua attitudine naturale ad essere attirato dagli stimoli esterni ma non solo, i bisognini che fanno sul balcone potrebbero andare a finire proprio sui balconi sottostanti e siamo d'accordo sul fatto che in questo caso, i principali responsabili siamo noi padroni (vedi articolo #Educazione dei padroni).


E' compito del padrone assicurarsi che il proprio cucciolo sia tenuto con le migliori condizioni igieniche possibili, ed è soprattutto compito del padrone quello di educarlo a tenere un comportamento corretto che possa evitare di ledere il vicinato e contribuire al vivere civile.
Dall'altro lato è pur vero che lo Stato italiano tiene conto del "diritto all'animale", diritto di tenere come compagno un animale domestico.
Quindi, è meglio adottare la nostra tecnica Zen (non vale la pena arrabbiarsi, non tutti amano gli animali) o sbattere in faccia la legge ai rompiscatole che si lamentano per partito preso?

A tal proposito desideriamo elencarvi ed illustrarvi alcuni riferimenti normativi che possono tornare molto utili :
disturbo quiete pubblica
  • l'articolo 1138 del Codice Civile prevede che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici" ed a prescindere da qualsiasi legge condominiale, clausola contrattuale di affitto o di proprietà, tutte possono essere annullate con un ricorso presentato al giudice di pace (tranne casi palesemente chiari di mancanza di igiene, disturbo alla quiete pubblica o maltrattamento);
  •  gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti provocati da un cane sono assolutamente paragonabili ed equiparabili alle urla dei vicini in preda ad una crisi isterica, alle terribili canzoni (e ce ne sono tante ahimè) che odiate, sparate a volume 40 sullo stereo; pertanto vi informiamo che è consentito dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Fate molta attenzione però agli abbai notturni, poichè è previsto che l'abbaiare ininterrotto dei cani possa comportare un risarcimento (a carico dei padroni) anche se il disturbo riguarda soltanto uno dei vostri vicini psicopatici. Tranquilli però, nessuna sentenza ha mai comportato l'allontanamento del cane dall'abitazione!
    cane aspetta ascensore
  • ascensore, scale, parti comuni del condominio: l'articolo 1117 del Codice Civile definisce le parti comuni, quelle appena citate, come spazi usufruibili indistintamente da ogni membro condominiale, cane, gatto, bambino o anziano che sia, possono accedervi, ovviamente nel rispetto delle normative igienico sanitarie e del decoro urbano.
Adesso sapete come difendervi nella giungla condominiale!

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